DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI. CDS. SENTENZA N. 2086 DELL'8 MAGGIO 2017
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2086/2017 si è espresso sulle distanze fra gli edifici, ponendo particolare attenzione circa l’interpretazione delle norme sulle distanze minime da rispettare.
La fattispecie origina dall’impugnazione, da parte di un soggetto proprietario di una abitazione posta ad 1,5 m di distanza dall’altra abitazione, di un permesso di costruire un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione, in aderenza al confine tra le due proprietà, di una sopraelevazione a primo e secondo piano sulla preesistente casa di abitazione ad un piano terra.
In particolare il gravame si fondava sul malgoverno del Tar delle norme impugnate dalla ricorrente (sulla violazione della prescrizione inderogabile dettata dall’art. 9, comma 2, del DM 2 Aprile 1968 n. 1444 e degli artt. 873 e 907 codice civile).
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’abitazione con la parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a cinque metri e ad una distanza inferiore a tre metri dalla preesistente casa di abitazione a piano terra, abilitasse i vicini, in virtù dell’originaria prevenzione della loro costruzione sul confine, alla sopraelevazione, così come descritta nell’impugnato permesso di costruire rilasciato dall’ente territoriale.
Tuttavia il Consiglio ritiene che la fattispecie, invece, doveva essere indagata ricercando la corretta applicazione dell’art. 9 del D.M. del 1968 n. 1444.
Questa norma recante i “limiti di distanza tra i fabbricati”, prevede, che le distanze minime tra i fabbricati: “nelle altre zone, con riferimento a “nuovi edifici”… “in tutti i casi . . . di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
La ratio della norma è quello di permettere uno sviluppo edilizio urbano ordinato, così da utilizzare rettamente le varie porzioni del territorio.
Immediata conseguenza di ciò è quella di una norma che si salda alla tutela di un interesse pubblico che è ben diverso dalla tutela del diritto dominicale contenuta nel codice civile.
Pertanto, in sentenza si legge che “Ciò premesso, va dunque verificato se il provvedimento impugnato risulti adottato in violazione della norma di diritto pubblico in tema di distanze, nel senso che il nuovo manufatto si ponga in contrasto con le finalità di tutela dell’interesse pubblico al quale la norma è teleologicamente orientata”.
Guardando al casus il collegio rileva, di conseguenza, che il permesso trattava proprio di una nuova costruzione (“il limite di 10 m. di distanza, di cui al già citato art. 9, primo comma n. 2. D.M. n. 1444/1968, da computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non anche alle sole parti che si fronteggiano (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2661), presuppone la presenza di due “pareti” che si fronteggiano, delle quali almeno una finestrata (Cons. stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365; id., 19 giugno 2006 n. 3614). Più precisamente, la giurisprudenza ha affermato che il limite predetto presuppone “pareti munite di finestre qualificabili come vedute”).
Il Collegio, inoltre, ha rilevato che “In sostanza, può dunque essere condivisa la prospettazione di parte appellante che nel primo motivo di appello ha rilevato la tassatività delle disposizioni dello stesso decreto e la loro operatività al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7563)”.
