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Blog di l.marton

RESPONSABILITA’ PER BAGAGLIO SMARRITO: ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 18320/ 2019.

22 Luglio 2019 , Scritto da l.marton Con tag #art. 1218 c.c.;, #responsabilità vettore aereo:, #Cassazione 2019;, #smarrimento bagaglio;, #sentenza tutela del passeggero;, #Convenzione di Varsavia, #Carta del Passeggero;, #danno esistenziale;, #vacanza rovinata;, #bagaglio danneggiato

RESPONSABILITA’ PER BAGAGLIO SMARRITO: ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 18320/ 2019.
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La Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 18320 del 09.07.2019 ha espresso il principio di diritto per cui “In base all'art. 1218 c.c. sussiste tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, da cui consegue che quest'ultimo è il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento in caso di mancata consegna del bagaglio, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Anche in forza della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno. Il danno avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva convenuto in giudizio il vettore aereo per sentirne dichiarare la responsabilità ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati dallo smarrimento e dal danneggiamento bagaglio avvenuto lungo la tratta Roma-Brindisi; la convenuta, invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità del fatto imputabile alla compagnia di handling dell’aeroporto e ne chiedeva il rigetto della domanda.

L’autorità giudiziaria adita rendeva, invece, una pronuncia di incompetenza territoriale stante la denuncia dello smarrimento avvenuta presso un altro aeroporto; pronuncia oggetto di impugnazione.

Il giudice del gravame respingeva l’appello poiché riteneva che lo stesso non era provato; asseriva l'insufficienza del quadro probatorio allegato a fornire la prova della responsabilità dei danni subiti.

Soluzione, peraltro, confermata dalla Suprema Corte che specifica che “Il motivo, che sarebbe pure in astratto fondato se ponesse una questione di diritto, è invece inammissibile perché di merito, contrastante con l'accertamento svolto dal Tribunale di Brindisi circa l'insufficienza del quadro probatorio allegato a fornire la prova della responsabilità dei danni subìti in capo al vettore aereo”.

Tuttavia il caso di specie appare rilevante per la posizione netta che la Corte di Cassazione assume in caso di smarrimento del bagaglio; circa la qualificazione giuridica di tale circostanza e sulla tipologia di danno che ne scaturisce.

Circa il primo punto la Corte ritiene che sussista una precipua responsabilità contrattuale del vettore sussumibile nell’art. 1218 e ss c.c. riconoscendo la responsabilità del vettore, salvo prova contraria consistente nel dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno.

Visione corroborata alla luce dalle norme contenute nella Convenzione di Vienna e nella Carta del Passeggero per cui la responsabilità per lo smarrimento si radica in capo al vettore.

Chiarito ciò la Corte specifica che il caso di specie rientra nella ipotesi della vacanza rovinata e qualifica il danno come esistenziale aprendo ad una soluzione che permette al danneggiato di provare il vulnus subito a causa dello smarrimento.  

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