Ritardo aereo: Risarcibile il danno non patrimoniale?
La sentenza in commento, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 20 marzo 2017, prende avvio da una richiesta di indennizzo avanzata da un viaggiatore a seguito del ritardo di oltre 6 ore del proprio volo internazionale, ore durante le quali i viaggiatori rimasero privi di assistenza e comunicazioni.
Il vettore aereo, pur non contestando l’esistenza del rapporto contrattuale e del disservizio, si oppose al riconoscimento di qualsivoglia tipologia di risarcimento sostenendo l’esistenza di una causa di forza maggiore (un incidente ad un precedente aereo).
A sostegno della propria tesi il vettore aereo depositava copia delle schermate dei propri terminali, ma l’adito giudicante, ha ritenuto tale tipologia di documentazione priva di valenza probatoria in quanto “formate dalla parte stessa”.
In tema di quantum debeatur, nel caso di specie l’attore non si è limitato a richiedere il ristoro del danno patrimoniale, richiedendo anche i danni di natura non patrimoniale ed in particolare del danno morale.
Il GdP, richiamando l’orientamento della Cassazione in tema di risarcimento danni da smarrimento del bagaglio (Cass.14667/2015), ha affermato che tale forma di risarcimento va valutata alla luce della disciplina interna e, dunque, sulla base del combinato disposto degli articoli 2059 del codice civile e 2 della Costituzione.
In casi analoghi è costante l’orientamento giurisprudenziale teso a riconoscere il c.d. danno non patrimoniale da vacanza rovinata derivante dall’aver patito “stress, disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e delle serenità della vacanza…”. Anche in tema di prova del danno non patrimoniale il Giudice di Pace di Civitavecchia ha aderito all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, riconoscendo la possibilità di provarlo anche in via presuntiva.
Alla luce di tali coordinate e dall’analisi del caso concreto, l’adito giudicante ha riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
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