DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONDOMINO DELLE SPESE STRAORDINARIE, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRATORE. CASS. 10621/2017.
Per le spese condominiali cd. straordinarie, l’approvazione del preventivo di spesa, legittima l’amministratore del condominio ad attivare la procedura monitoria, anche in assenza di un piano di riparto deliberato anteriormente dall’assemblea.
Questo principio di diritto, affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10621/17, scaturisce da una fattispecie in cui un condomino contestava la legittimità del procedimento ingiuntivo attivato dall’amministratore, in assenza della preventiva approvazione del piano di riparto da parte dell’assemblea.
In particolare, il ricorso per cassazione era fondato su di un unico motivo in cui si denunciava la lesione degli artt. “1123, 1130 e 1135 c.c., art. 63 disp. att. c.c., e art. 633 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della Corte d'Appello di Firenze, secondo cui l'approvazione del prospetto di riparto era da considerarsi implicita nell'avvenuto pagamento da parte di tutti gli altri condomini”.
Motivo ritenuto infondato dalla Corte Suprema di Cassazione.
Quest’ultima, per risolvere la questione di diritto, ha indagato i poteri riconosciuti all’amministratore del condominio ed ha analizzato la natura e il valore del cd. piano di riparto.
Circa i due descritti profili la Corte di Cassazione ha precisato che “per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, mentre l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico (Cass. 2452/1994; 14665/1999)”.
Visione corroborata, secondo la Corte, dal principio basilare per cui l’obbligo del condominio di pagare, pro quota, le spese per la manutenzione e l’utilizzo dei servizi e beni comuni del fabbricato, deriva dalla gestione in comune di tali beni che preesiste alla approvazione dell’assemblea di un piano di riparto.
Piano a cui la Cassazione riconosce, inoltre, un valore meramente dichiarativo e non costitutivo come inteso dal ricorrente.
Ecco perché la Corte precisa che “Il verbale di assemblea condominiale, contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, ovvero, come nel caso di specie, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese straordinarie, costituisce dunque prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. Att.c.c.(Cass. 15017/2000)”.
La natura di prova scritta del verbale contenente il riparto, pertanto, è funzionale ad escludere che a quest’ultimo venga riconosciuto un valore differente da quello descritto.
Cade pertanto quella ermeneusi per cui il paino è un presupposto processuale o una condizione dell’azione, dato che la legittimazione all’azione nel caso di specie è diretta applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1130-1131 c.c.
Tuttavia la stessa Corte, senza sconfessare il principio di diritto sinora formulato, si sofferma anche sul profilo del corretto valore della deliberazione assembleare contenente il piano contestato.
Precisa che “A seguito dell'opposizione al decreto dunque, si dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria, con onere, in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, per l'amministratore di provare gli elementi costitutivi del credito nei confronti del condomino anche avuto riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell'edificio e facoltà di quest'ultimo di contestare sussistenza ed ammontare del credito medesimo azionato nei suoi confronti”.
