Sanzioni stradali, interessi e calcolo dell’importo dopo il rigetto del ricorso. Cass. 15158/16.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15158/16 si sofferma sulla determinazione dell’importo da pagare in caso di sanzione stradale in caso di rigetto del ricorso e di mancata determinazione dell’autorità competente.
La trattazione della Cassazione concerne una ipotesi di impugnazione, dinnanzi al giudice di pace, di una sanzione amministrativa rigettata in sede di primo grado e di gravame, caratterizzata però dalla mancata determinazione dell’importo da corrispondere post rigetto del ricorso.
Dinnanzi a ciò il ricorrente promuoveva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
- Il primo inerente l’errata applicazione dell’art 27 co 6 legge 689/81 in relazione all’art. 206 c.d.s.
- Il secondo circa l’errata applicazione 203 co 3 e 204 co 6 cds; violazione del 2909 sul giudicato; interno ed esterno.
- Il terzo per violazione del 200 cds e 3 7 della 241/90.
- Il quarto per violazione dell’art. 7 statuto del contribuente in relazione agli artt. 3-7 della 241/90.
- Il quinto per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c per aver riconosciuto le spese a favore dell’ente.
La Cassazione precisa che solo l’ultimo motivo merita accoglimento.
Circa la prima la Cassazione precisa che è infondato. Sancisce, inoltre, che il richiamo da parte del ricorrente, alla sentenza 2007/ 3701 è errato. Infatti, ritiene che “Tale precedente non e' pero' condiviso da questa Corte, che ha avuto occasione, anche di recente, di affrontare nuovamente la questione delle maggiorazioni ex articolo 27, questione che viene oggi proposta dall'odierno ricorrente”.
Ritiene il Collegio, pertanto, di dover ossequiare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100), “che ha ritenuto che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevedendosi poi (L. n. 689 del 1981, articolo 27) che quella misura va aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione e' esigibile, e cio' sino a quando il ruolo non e' trasmesso all'esattoria”. Per la Corte si tratta di meccanismi automatici scevri da discezionalità dell’ente e “Da cio' consegue l'applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile (e cio' sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, trattandosi di previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio) in caso di ulteriore ritardo nel pagamento”. Aggiunge poi che per la sentenza del 1999 n. 308 della Consulta la sanzione impugnata è da qualificare come una sanzione aggiuntiva non a carettere risarcitorio o corrispettivo. Per i giudici della consulta, infatti, “ trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversita' di presupposto e di finalita' delle discipline menzionate, l'omogeneita' dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparita' di trattamento rilevante ai sensi dell'articolo 3 Cost., comma 1”. In sostanza la Corte conferma l’indirizzo che riconosce la fruttuosità degli interessi legati alla sanzione non oblata entro i 60 gg dalla contestazione della violazione.
Passando al secondo motivo la Cassazione giunge allo stesso risultato. La cassazione ritiene che la censura è errata per mancanza di determinazione dell’importo da corrispondere post impugnazione rigettata poichè la questione è risolta con una nuova determinazione dell’ente. Formulazione, peraltro, legittima poichè fondata sui meccanismi normativi e non su di una nuova valutazione discrezionale. Di conseguenza la corte aggiunge che “La mancata determinazione della sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si e' detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Le stesse ragioni sono poste alla base del rigetto della terza censura.
Circa la quarta, invece, la Cassazione la respinge in quanto si tratta di un richiamo allo statuto del contribuente inapplicabile in caso di violazione del cd. C.D.S.
In merito alla quinta censura accoglie il ricorso.
Analizzando la fattispecie residuano dei dubbi in relazione alla scelta formulata dalla Cassazione. Immediata è la presenza di un termine per rendere l’oblazione di 60 gg e uno di 30 gg per proporre ricorso.
In questo ambito, stante la lacuna della decisione, si apre la strada a delle soluzioni ermeneutiche, come tali opinabili.
Fra queste spicca la soluzione ispirata al favor rei. Si tratta di una opzione saldata a quanto previsto dall’art. 7 comma 11 secondo periodo del d.legsl 150/11. Da ciò discende per il debitore un ulteriore termine di altri 30 gg per pagare l’oblazione. Termine che decorre dal momento della notifica della sentenza. Pertanto, solo in mancanza di tale avvenimento, la p.a. potrà iscrivere a ruolo una causa per un valore aggiornato secondo i parametri normativi precedentemente richiamati.
In attesa di una decisione definitiva nel merito si ribadisce la rilevanza della decisione circa i possibili esiti della impugnazione di una sanzione amministrativa.
