Locazione e restituzione dei canoni “in nero”. Cass. 20395/16.
Il proprietario deve restituire al conduttore la parte di affitto che quest’ultimo ha pagato “in nero”, sebbene determinata in virtù di un precedente accordo verbale intercorso fra le parti del contratto di locazione.
Principio di diritto sancito con la sentenza n. 20395/16 della Cassazione e scaturito da una vicenda processuale iniziata con ricorso di sfratto di morosità di un locale commerciale promosso dal proprietario dell’immobile, seguita da una domanda riconvenzionale del conduttore tesa alla restituzione delle somme versate in nero e in sovrapprezzo.
Quest’ultima, infatti, invece di pagare richiedeva la restituzione di quanto versato in nero rispetto alla scrittura privata redatta fra le parti. Somma che, in realtà, ammontava quasi al doppio della cifra indicata nella scrittura richiamata.
Dinnanzi a tale domanda il proprietario replicava che il prezzo derivava, non da una imposizione (mai provata), ma da un precipuo accordo fra le parti. Corroborava la sua posizione, inoltre, evocando l’orientamento giurisprudenziale per cui l’accordo per un prezzo superiore a quello dichiarato non importa, ai fini fiscali, la nullità automatica della pattuizione in base alla legge 392/78 art. 79. Tuttavia sia in primo che in secondo grado la decisione adottata comportava la soccombenza del proprietario.
Pertanto, quest’ultimo ricorreva in Cassazione con una serie di motivi che la Corte, invece, respinge perché ritenuti tutti illegittimi. In particolare la Cassazione sancisce che tali motivi sono inammissibili, in primo luogo, poiché mutati in corsa rispetto a quelli contenuti negli atti precedenti. Inoltre, aggiunge che l'esito non può che essere di rigetto poichè i motivi del ricorso sono basati sulla tesi, promossa dal ricorrente, per cui il doppio canone è dovuto in quanto rappresenta il frutto di un accordo simulatorio fra le parti che non incide sulla efficacia del contratto dissimulato. Tesi però che la Cassazione reputa aliena alla fattispecie poiché saldata alla unicità del sinallagma negoziale che, invece, nel casus non è accertato. Anzi la Corte riscontra, dalle risultanze processuali di primo e secondo grado, la presenza di due distinti negozi. soluzione confermata anche indagando la domanda formulata dal ricorrente, che agiva solo per la risoluzione del contratto verbale e non di quello scritto, dimostrando appieno la differenza fra i due contratti. Differenza a cui si aggiungeva anche la modifica del thema decidendum da parte del ricorrente attraverso le censure mosse in sede di ricorso in cassazione. Situazione, peraltro, confermata anche dalla mancanza della tempestiva e possibile trasformazione della domanda di risoluzione del contratto orale in domanda di risoluzione del contratto scritto, seguita da una domanda di richiesta di accertamento dell’intero ammontare del canone pattuito fra le parti.
Alla luce di ciò la Cassazione si pronuncia per la condanna del ricorrente.
