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Blog di l.marton

Condominio: casi in cui è permesso il distacco dal riscaldamento centrale. Cass. Sent. 22285/16.

4 Novembre 2016 , Scritto da l.marton

 Condominio: casi in cui è permesso il distacco dal riscaldamento centrale. Cass. Sent. 22285/16.

La Corte di Cassazione con la sentenza DEL 3/11/16 N. 22285/16 sancisce il principio secondo cui il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è consentito al condomino solo se ciò non produca notevoli squilibri nel funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118 c.c.).

Tale principio di diritto emerge da una fattispecie concernente l'impugnazione di una delibera condominiale che non riconosceva, al condomino istante, la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

Vicenda che in primo grado aveva condotto alla pronuncia della nullità della delibera di rigetto della richiesta; mentre in sede di gravame era stata ribaltata a favore della validità della delibera, per mancanza di prova dell’aggravio di spesa derivante dal distacco così come della mancata prova del pericolo arrecato al funzionamento dell’impianto.

Di fronte a tale decisione fu promosso ricorso per cassazione per travisamento dei fatti. Il ricorrente lamentava che il distacco era stato già realizzato dal precedente proprietario senza che il condominio intervenisse. Pertanto, secondo l’istante, la condotta inerte del condominio legittimava la sua scelta e ottemperava completamente al suo onere di prova.

La Cassazione tuttavia respinge la censura. Perviene a tale risultato ricostruendo la disciplina dell’azione di distacco. Quest’ultima, prevista nell’art. 1118 c.c. post riforma del condominio del 2012, si fonda sulla presenza di una certificazione che dimostri la mancanza di danni e di aggravi economici conseguenti al distacco dall’impianto.

Si crea, pertanto, una classica ipotesi di onere della prova in capo al soggetto richiedente, salvo che non sia il condominio che, con delibera, autorizzi tale effetto sulla base di una sua valutazione della mancanza degli effetti dannosi descritti dalla norma menzionata.

In mancanza di tale autorizzazione la Cassazione precisa che il mero distacco non corroborato dalla certificazione richiesta, non comporta nemmeno l’effetto per cui il condomino possa pagare solo gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria dell’impianto insieme a quelli per la sua conservazione e a quelli per la messa a norma.

Si tratta di un esonero parziale che spetta solo ai soggetti legittimati in base all' iter descritto (prova completa oppure autorizzazione) e non discendente dal mero arbitrio del condomino.

Di conseguenza si pongono le basi per fugare dubbi in merito alla natura della facoltà prevista per legge. Questa possiede tale natura, ma risulta condizionata dall'ossequio di una duplice condizione che appare perfettamente coerente col bilanciamento di interessi in gioco nel condominio (luogo di convivenza di interessi privati e pubblici).

Chiariti questi principi di diritto la Cassazione ritiene di confermare l’indirizzo reso dal Tribunale in sede di giudice di secondo grado in quanto negli atti di causa manca la prova della parte attrice circa la insussistenza del pregiudizio ( lesioni tecniche o aggravio economico) che la norma impone come condizione necessaria per permettere il distacco.

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