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Blog di l.marton

Prova del danno da fermo tecnico dell’auto. Cass. 19294/16

2 Ottobre 2016 , Scritto da l.marton

Prova del danno da fermo tecnico dell’auto. Cass. 19294/16

La Corte di Cassazione con la sentenza del 29/09/16 si sofferma sull’onere di prova del danno da fermo tecnico in seguito ad un incidente stradale.

La Corte sancisce che la prova del " danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”.

Pronunciandosi in tal senso la Corte supera quell’orientamento giurisprudenziale per cui questa species di danno rappresenterebbe una ipotesi di pregiudizio in re ipsa.

Per comprendere appieno tale soluzione è d’uopo richiamare la fattispecie processuale.

La vicenda origina da una domanda di risarcimento del danno per fermo tecnico del veicolo priva di documentazione che provasse l’esistenza di tale pregiudizio. Infatti, l’attore si limitava ad una mera domanda richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui in caso di sinistro e di fermo tecnico imposto si acquisisce un diritto ad ottenere un risarcimento di 80 euro per ogni giorno di fermo.

Domanda respinta nei precedenti gradi di giudizio, esito confermato anche dalla Suprema Corte sulla base del principio di diritto già menzionato, secondo il quale il danno descritto rientra appieno nelle ipotesi di danno conseguenza.

Nella stessa vicenda, inoltre, il ricorrente richiedeva anche l'importo dovuto a titolo di Iva sul costo della riparazione del veicolo.

In merito a tale censura la Corte precisa che il risarcimento del danno patrimoniale comprende, in via generale, anche gli oneri accessori e conseguenziali.

Pertanto, “se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'importo dovuto dal danneggiato all'autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata), dal momento che l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010, Rv. 611238)”.

Tuttavia la Corte ritiene di disapplicare tale postulato nella fattispecie indagata. Ciò in quanto «essendo il veicolo riparato e non essendoci fattura doveva ritenersi che l'Iva non fosse stata assolta, e di conseguenza non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile».

In effetti la Cassazione accoglie la visione del Tribunale che non nega il risarcimento del danno a titolo di rimborso dell’Iva a favore del danneggiato, sul costo delle riparazioni se il veicolo non è stato riparato, ma ha solamente accertato che, essendo stato il veicolo riparato e non essendoci fattura, doveva ritenersi che l’Iva non fosse stata assolta.

Di conseguenza, sotto questo aspetto, non sussiste alcun un danno risarcibile.

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