Esercizio abusivo della professione realizzato dall’odontotecnico. Cassazione 23014/16.
La Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 23014 del 31 maggio 16 si sofferma sul reato ex art. 348 c.p., rubricato “esercizio abusivo della professione”.
Norma inerente un reato comune, realizzato da chiunque esercita abusivamente una professione.
Nel caso di specie si indaga il comportamento tenuto da un odontotecnico, intento a curare delle carie.
Condotta, reputata dalla Corte, in linea con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, come abusiva (ex art. 348 c.p.) rispetto alla condotta dell’odontoiatra.
La corte, pertanto, si allinea alla giurisprudenza tesa a condannare queste condotte sulla basa di quanto sancito dal R.D. 1334 DEL 1928 EX ART. 11 (norma che circoscrive l’ambito professionale dell’odontoiatra).
Conseguenza di ciò è l’impossibilità del tecnico di introdurre le mani nella bocca del paziente, senza effettuare distinzioni in merito al fatto che la stessa sia malata o meno.
Posizione che corrobora una distinzione fra le professioni che trova tuttavia un punto di contatto in presenza di un concorso ex art. 110 e 348 cp. Contatto che emerge laddove si dimostri la partecipazione del medico all’attività del tecnico sul paziente.
Fermi tali postulati, la decisione rileva soprattutto perché elimina la lettura dell’art. 348 come assoggettato ad una presunta depenalizzazione derivante dal d.legsl. 28 del 15.
Soluzione coerente con una norma che ha introdotto nel nostro sistema solo una causa di non punibilità ex art. 131 bis.
Da ciò ritorna una lettura della disposizione come foriera di una salvaguardia delle professioni protette onde evitare lesione dei soggetti dotati di titoli abilitanti, così come dei “pazienti” che confidano in una preparazione che manca nel cd. tecnico.