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Blog di l.marton

ISTALLAZIONE DI PARABOLA NEL CONDOMINIO

22 Novembre 2015 , Scritto da l.marton

ISTALLAZIONE DI PARABOLA NEL CONDOMINIO
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L’istallazione di una parabola oggi rappresenta un’operazione che assume una rilevanza pratica ed economica soprattutto per gli esercizi commerciali. Situazione che spesso si inserisce in un contesto condominiale ove l’istallazione può essere effettuata anche su parti di edificio in comune come il terrazzo condominiale. La norma di riferimento in tale ipotesi è l’art. 1122 bis c.c. che sancisce la facoltà di istallazione della parabola o della antenna purché ciò non sia fatto in maniera arbitraria dal condomino, né in modo da rovinare il decoro dell’immobile e se non sussiste la possibilità di porla su spazi propri non in comune.

Visione ribadita da una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 9279/15 in cui si contrapponevano una società conduttrice di un ampio fabbricato commerciale presente nell’ immobile e il condominio stesso. Nel caso di specie la società chiedeva all’amministratore le chiavi del terrazzo per poter procedere alla istallazione della parabola che tra l’altro le consentiva di risparmiare sull’abbonamento adsl necessario per lo svolgimento della propria attività verso il pubblico. L’amministratore da parte sua si rifiutava di consegnare le chiavi adducendo che la stessa società aveva anche la possibilità di installare la parabola sulle mura del fabbricato da essa utilizzato.

Il tribunale capitolino alla luce della disputa ha ritenuto di respingere la domanda della società asserendo che la stessa aveva la possibilità di installare la parabola sulle mura del fabbricato oggetto di locazione. Inoltre, aggiunge che, in tal caso, deve essere confermata la facoltà di installare la parabola per ogni condomino sui beni di proprietà non esclusiva, ma non in maniera assoluta. Pertanto, impone alcuni limiti a tale diritto come quello di lasciare inalterato l’utilizzo altrui del terrazzo, non rovinare il decoro architettonico del fabbricato. Permette infine ciò nel caso in cui manchi uno spazio adatto alla istallazione asserendo che questo ultimo aspetto necessita di una prova del soggetto interessato.

Applicando questi limiti nel caso di specie emerge il rigetto della azione attorea poiché la parabola poteva essere posta sulle mura interne.

Si evince in conclusione che il fascio di interessi coinvolti è valutato in virtù di una pluralità di fattori normativi, logici tipici dell’uso non esclusivo dei beni in regime di comunione derivante dalla esistenza del condominio.

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