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Blog di l.marton

Ritardo aereo: rinunciare al volo comporta la rinuncia all’indennizzo?

2 Maggio 2019 , Scritto da l.marton Con tag #ritardo aereo, #indennizzo

Ritardo aereo: rinunciare al volo comporta la rinuncia all’indennizzo?
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Con l’importante sentenza in commento il Giudice di Pace di Trapani (sentenza del 18 giugno 2018) ha sciolto due nodi fondamentali in tema di risarcimento per ritardo aereo, il primo con riferimento alla competenza, il secondo relativo alle implicazioni della rinuncia al volo.

In riferimento alla competenza, sconfessando l’interpretazione fornita dai vettori aerei, l’adito giudicante ha dichiarato la competenza dei “Tribunali nazionali” anche in caso di clausole contrattuali di senso opposto.

Nel caso di specie, infatti, la compagnia aerea contestava la competenza del GdP di Trapani in quanto asseriva che nelle Condizioni Generali di Trasporto era prevista la competenza dei “Tribunali irlandesi”.

Aderendo alla giurisprudenza prevalente (per tutte, Gdp Palermo ord. n. 6561/2012 R.G.), secondo cui “l’individuazione del foro competente innanzi al quale attivare una controversia giudiziale nei confronti di un vettore aereo è da operarsi alla stregua del dettato normativo di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999”, il GdP di Trapani ha confermato che, per l'azione per il risarcimento del danno, la competenza è da individuarsi, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

Nella sentenza in commento il Giudice chiarisce che il termine “Tribunale” utilizzato dalla Convenzione di Montreal non deve essere interpretato quale forma di competenza funzionale bensì nel significato di  “Ufficio Giudiziario”, facendo dunque salva la competenza del Giudice di Pace così come prevista dalla disciplina interna.

Inoltre, viene specificato che nel caso di contratto concluso on-line da un consumatore, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene “concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore”. In tali ipotesi, infatti, le clausole derogative della competenza presenti nelle condizioni generali devono presumersi vessatorie. In tema di vessatorietà di quelle clausole che arrechino uno svantaggio che appaia significativo, nel senso che sia tale da squilibrare il rapporto tra la posizione del professionista e la posizione del consumatore, il costante orientamento dei giudici della Cassazione  afferma che “ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore”, e di conseguenza, “in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia”.

Con la sentenza del 18 giugno 2018, il Giudice di Pace di Trapani chiarisce anche il rapporto tra la rinuncia al volo e il risarcimento del danno. Secondo l’interpretazione fornita dal vettore aereo infatti, la rinuncia del passeggero ad imbarcarsi sul volo in ritardo configurerebbe una ipotesi di rinuncia dello stesso al diritto all’indennizzo.

Tale ricostruzione viene totalmente sconfessata dalla giurisprudenza maggioritaria fatta propria dalla sentenza in commento.

La rinuncia al volo da parte del passeggero al momento dell’avvenuta conoscenza del ritardo, non costituisce una rinuncia al diritto all’indennizzo, previsto dal Regolamento CE n.261/2004. La rinuncia al volo, che registra un ritardo già alla partenza superiore alle tre ore, non comporta alcuna decadenza dal diritto all’indennizzo, atteso che “in un contratto a prestazioni corrispettive, se una parte/vettore non esegue esattamente la propria prestazione o comunque l’esecuzione cui questi era obbligato è impedita da circostanze inerenti alla sfera di organizzazione e controllo della società aerea obbligata, l’altra parte/passeggero ha diritto alla risoluzione del contratto (art. 1452 c.c.) fatto salvo il proprio diritto al risarcimento del danno.”

Il ritardo aereo, oltre le tre ore, di fatto pregiudica l’interesse del creditore all’attuazione dello scambio negoziale (art. 1455 c.c.), conseguentemente, la rinuncia del passeggero può considerarsi un comportamento giustificato dall’inattuazione del rapporto contrattuale. Pertanto, anche nel caso in cui il passeggero rinunci ad imbarcarsi, la società è obbligata, comunque, a tenere indenne il trasportato mediante il pagamento della compensazione pecuniaria per inadempimento contrattuale.

Contatti:

Airtutela@gmail.com

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