Ritardo aereo: per il diritto al risarcimento danno fa fede l’orario di arrivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 febbraio – 9 ottobre 2018, n. 24869, ha chiarito il significato dell’espressione “orario di volo” e del termine utile per il calcolo del ritardo.
Per i giudici della Corte, infatti, per orario di volo non deve considerarsi esclusivamente l’orario in cui l’aeromobile stacca le ruote dal suolo, ma il viaggio nel suo complesso.
Tale espressione ricomprende tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione asserisce che “Il viaggio di un aeromobile, infatti, si compone – come del resto ammette lo stesso ricorrente – di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l’imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del “gate” il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del comandante del velivolo. Le fasi dell’imbarco, della chiusura delle porte e dell’attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all’approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri”.
Inoltre, la stessa Corte precisa che questa interpretazione non fornisce un mezzo per eludere le regole di responsabilità del vettore poiché l’orario di ritardo deve esser calcolato all’arrivo e non alla partenza.
Conseguenza immediata di ciò è che non è sufficiente per le compagnie aeree far imbarcare i passeggeri per ritenere che il volo possa dirsi puntuale ed esser esentate da ogni responsabilità e pagamento di indennizzo, ma tale condotta diligente, come nel caso di specie esonera il vettore in caso di evento fortuito (come nel caso di incidente occorso ad un aereo presente sulla pista).
Per corroborare il proprio ragionamento logico- giuridico, infatti, la Corte di Cassazione conclude evocando la Convenzione di Montreal del 1999 in tema di responsabilità del vettore aereo.
Convenzione in cui è statuito che il diritto del passeggero al risarcimento del danno dipende non dalla ritardata partenza, bensì dal ritardato arrivo.
Sarà, dunque, l’orario effettivo di arrivo del volo a far fede nella valutazione del ritardo aereo.
