Responsabilità e risarcimento del danno in capo al Comune. Cass. 25052/16
La sentenza n. 25052/16 costituisce una importante decisione circa la responsabilità degli enti territoriali ex artt. 2043 e ss. del c.c.
Infatti, la Cassazione, partendo da una domanda risarcitoria promossa da un privato contro un comune, trae lo spunto per ribadire la sua posizione in merito al riparto di giurisdizione fra g.o. e g.a. senza tralasciare una apertura per la gamma di richieste risarcitorie in tutti i casi in cui è possibile dimostrare una condotta lesiva, di norma di natura colposa, della p.a.
Con la sentenza n. 25052 del 2016 la Corte di Cassazione, in particolare, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento promosso da un privato nei confronti di un comune, per danni subiti dalla propria autovettura tamponata da ignoti mentre era ferma negli stalli di parcheggio.
Per comprendere appieno la soluzione è d’uopo considerare la vicenda da cui origina la domanda risarcitoria. Si tratta di un tamponamento fra autovetture avvenuto negli stalli del parcheggio, in cui però il danneggiato non conosceva il danneggiante. Pertanto, il primo decideva di ricorrere al giudice di pace che, però, si dichiarava incompetente poiché la questione ineriva il dimensionamento degli stalli adibiti a parcheggio e quindi rientrava nell’orbita della indagine sulla legittimità di un atto amministrativo per violazione di legge di competenza del g.a.
Lo stesso esito era riconosciuto in sede di appello dinnanzi il tribunale competente. Il danneggiato allora proponeva ricorso in cassazione.
Il primo motivo concerneva il difetto di giurisdizione. Quest’ultima. Per la parte spettava al g.o., poiché la causa concerneva, non la legittimità di un atto amministrativo, bensì la condotta colposa della p.a. rientrante nell’alveo dell’art. 2043 c.c.
La Corte risponde alla censura attraverso un breve excursus.
IN particolare evoca i postulati della sentenza 204/04 della Consulta in cui è escluso, tra l’altro, che sussista la giurisdizione esclusiva della p.a. per mera partecipazione al giudizio e che basti un mero interesse pubblico per implicare tale tipo di giurisdizione.
La Consulta, inoltre, statuisce che la giurisdizione del g.a. sorge in presenza di un esercizio in concreto del potere amministrativo, pertanto spetta al g.o decidere in assenza di tale potere come oggi sancito ex art. 7 del c.p.a.
Da ciò discende che spetta decidere al g.o. in caso di lesione, attribuibile alla p.a., della condotta indicata ex art. 2043 c.c. (comportamenti illeciti perché colposi).
Specificando, inoltre, che il g.o. può condannare la p.a. al risarcimento ed anche ad un facere preciso “senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni” (cass. S.Un. 2005 n. 20117).
Grazie a questo excursus la Cassazione risolve anche la controversia de quo.
Infatti, la Corte ritiene inammissibile il motivo del ricorso poichè l’oggetto del giudizio, in virtù del petitum sostanziale, appare confuso poichè non permette di comprende se quest’ultimo attiene alla violazione dell’interesse pubblico sotteso alla integrità fisica dei fruitori della strada o al risarcimento del danno per condotta colposa della p.a.
Da ciò la Suprema Corte trae lo spunto per chiarire che in caso di condotta colposa da parte della p.a., lesiva del principio del neminem laedere ex art. 2043 c. c., non è preclusa la possibilità al privato di promuovere un’azione di risarcimento.
Quest’ultima dovrà essere sicuramente riconosciuta, anche in forma specifica, dinnanzi al giudice ordinario, vertendosi in una ipotesi di fatto illecito lesivo di posizioni identificabili come diritti soggettivi.
Tuttavia, nel casus di specie si evince una problematica inerente il contenuto della domanda che sottende una questione di violazione di legge da parte della p.a., riconosciuta dalle prime due corti e non censurata dal ricorrente che pare cristallizzare la giurisdizione del g.a.
Soluzione peraltro suffragata dal ventaglio di azioni esperibili dinnanzi al g.a. fra cui rientra anche quella risarcitoria.
Il secondo motivo, con cui si chiedeva la decisione nel merito della controversia, invece è assorbito dall’esito riconosciuto per il primo.
