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Blog di l.marton

CONDOMINO CHE LANCIA OGGETTI DAL BALCONE IN ALTRA PROPRIETA’ E’ PUNITO EX 674 C.P. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 44458 2015.

6 Dicembre 2015 , Scritto da l.marton

CONDOMINO CHE LANCIA OGGETTI DAL BALCONE IN ALTRA PROPRIETA’ E’ PUNITO EX 674 C.P. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 44458 2015.
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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 44458 del 4 novembre del 2015 si sofferma su di una questione relativa ai rapporti fra condomini e in particolare al lancio di una serie di oggetti da un balcone al giardino sottostante.

Indagando tale fatto la corte si inserisce nell’alveo della giurisprudenza consolidata per cui il condomino che assume questo comportamento è da sussumere nella ipotesi dell’art. 674 c.p.

La norma sancisce una pena ad un arresto fino ad un mese ed una ammenda fino ad euro 206.

Si tratta di una fattispecie di reato cd. di pericolo per cui non è necessario l’effettiva lesione, bensì la mera messa in pericolo della incolumità o la sicurezza delle persone nel godimento di un bene in comune o proprio cagionata dal lancio di oggetti atti ad offendere o imbrattare o molestare. Pertanto, la norma riconosce la lesione scaturente dal lancio degli oggetti da valutare però in relazione ai singoli casi.

In particole nella ipotesi investigata si denotava un reiterato lancio di oggetti ( bottiglie ecc) che danneggiavano il proprietario del giardino sottostante al balcone da cui provenivano tali oggetti che sembrava oramai essere adibito a sua personale discarica.

Condotta reputata punibile dalla corte sulla base delle dichiarazioni della parte civile in uno con le prove fotografiche rese.

Pertanto, si giunge a reprimere una condotta ritenuta fondata su di una prova testimoniale e non che dimostra, a parere della corte, come sia stato il condomino del piano superiore ad agire in modo da molestare il proprietario del giardino.

Vicenda che è inscritta nel solco di una giurisprudenza prevalente che dinnanzi alle “piogge” di oggetti dal balcone superiore a quello inferiore tendenzialmente riconosce la applicazione dell’art. 674 c.p. tranne nelle ipotesi di caduta di briciole che sono considerate non dotate della offensività necessaria per determinare la lesione prevista dalla norma.

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