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Blog di l.marton

autovelox

15 Luglio 2015 , Scritto da l.marton Con tag #auto

autovelox
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La presenza di apparecchiature automatiche di rilevazione della velocità, su strade a scorrimento veloce, rientra nel catalogo dei mezzi utilizzati dal legislatore per raggiungere l'obiettivo di accrescere la sicurezza nella circolazione. Si tratta di strumenti installati in seguito ad un processo di omologazione ossequioso dei dati previsti per legge. In merito alla durata della omologa si è creato un dibattito giurisprudenziale. Da un lato, la Corte di cassazione, ferma nel ritenere la validità quasi sine die della omologa per via della interpretazione dell'art 45 del codice della strada, dall'altro si è registrato un orientamento diametralmente opposto reso dalla consulta con una sentenza del 18 giugno del 2015 n. 113. In particolare la consulta analizza un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputava l'art. 45 codice della strada come norma da interpretare nel senso di una omologa solo precedente alla istallazione e accompagnata dalla mancanza di un obbligo precipuo di taratura dell'apparecchiatura periodico. Lettura conforme ad una sorta di privilegio per l'autorità che utilizza quello strumento coerente con lo scopo primario e frutto di un bilanciamento fra l'interesse pubblico e quello individuale e privato che soccombe dinnanzi ad una presunzione di funzionamento salvo prova contraria. La consulta, invece, supera questa visione indagando prima la natura delle apparecchiature e in seguito il bilanciamento fra interessi in gioco. Circa il primo aspetto, si tratta di strumenti esposti agli elementi climatici e ad eventuali fenomeni (urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione) che rendono meno certa la rilevazione e che impongono, per la consulta, un controllo periodico. Guardando, invece, al secondo dato la Corte Costituzionale ritiene di dover rimodulare il bilanciamento reso in precedenza della Cassazione. Per compiere questa operazione la Consulta richiama l'art 142 co 6 del codice della strada. Si tratta di una norma che consente l'accertamento dei limiti di velocità e contempera "interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato". Considerando il secondo elemento da bilanciare, si registra per la Consulta, una lesione in quanto la mancanza di affidabilità delle apparecchiature incide sulla essenza del diritto di difesa e sulla certezza dei rapporti giuridici instaurati, nella fattispecie, con un soggetto deputato a svolgere funzioni pubbliche di controllo e di deterrenza. Alla luce di ciò, la consulta, giunge a dichiarare la irragionevolezza dell'orientamento consolidato della corte di legittimità laddove trasmoda in accertamento senza la doverosa manutenzione delle apparecchiature. La immediata conseguenza è la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 45 co 6 nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di funzionalità e taratura di tali apparecchiature.

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