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Blog di l.marton

Incidente stradale, tutela del trasportato e termini di prescrizione dell’azione di risarcimento. Cassazione n. 16037 Anno 2016.

13 Settembre 2016 , Scritto da l.marton

Incidente stradale, tutela del trasportato e termini di prescrizione dell’azione di risarcimento.  Cassazione n. 16037 Anno 2016.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16037/2016, si occupa della questione inerente la prescrizione della azione di risarcimento di un trasportato in seguito al danno procurato dal conducente, uscito di strada e ribaltatosi.

Caso, sottoposto alla Suprema Corte, in virtù del rigetto della domanda attorea in primo e secondo grado, ove si specificava, tra l’altro, che non trattandosi di una ipotesi di reato, bisognava applicare i termini ordinari di prescrizione (2947 co 2 c.c.).

Pertanto, la vicenda comporta una analisi circa la corretta interpretazione dei termini di prescrizione da applicare e sull’onere di prova dell’assicuratore per evitare di risarcire il danno richiesto.

Sul punto la Corte specifica che si tratta, in realtà, di una fattispecie di reato di lesioni personali colpose sussumibile ex art. 2947 co 3 c.c.

Fattispecie conforme alla giurisprudenza consolidata che sostiene che “va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, è ormai consolidata nel ritenere che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, 3 comma, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”.

Conformemente a tale postulato osserva che tra i mezzi di prova riconosciuti al giudice ci sono le presunzioni ex art. 2054 c.c.

Per la Corte “Tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n.11270 del 2014. Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo”.

In tal modo la Corte statuisce che l’assicurazione, per evitare il risarcimento, doveva forire la prova che la lesione non fosse dovuta alla condotta del conducente. Mancando ciò scatta la presunzione ex 2054 cc a cui fa seguito la applicazione di un termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 co. 3.

Ferma tale presunzione, è palese la irragionevolezza del ragionamento della corte di appello per cui l’evento derivava, invece, da una serie di circostanze non imputabili alla condotta del conducente.

Da ciò discende la soluzione per cui, applicando il 2054 c.c., operante a prescindere dal tipo di qualità del soggetto danneggiato (si supera la distinzione fra trasporto gratuito e di cortesia), si accede ai termini dell’art 2947 co 3 cc.

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