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Blog di l.marton

Volo in ritardo: il risarcimento è dovuto anche in caso di malore del pilota!

19 Gennaio 2020 , Scritto da l.marton Con tag #rimborso cancellazione; rimborso ritardo aereo;, #aerei in ritardo;, #indennizzo aereo;, #sentenze Corte i Giustia Europea;, #airtutela, #ritardo aereo, #cancellazione volo

Volo in ritardo: il risarcimento è dovuto anche in caso di malore del pilota!

Con la sentenza del Tribunale di Milano, resa in data 19 Novembre 2019, è stato confermato il principio di diritto per cui il vettore aereo è esonerato dal pagare la compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE 261/04 (cancellazione, ritardo, negato imbarco) se può dimostrare che l’evento che ha causato la cancellazione e/o il ritardo è riconducibile ad una o più circostanze eccezionali invitabili anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Circostanza che, secondo il Tribunale di Milano, devono esser valutate ed interpretate restrittivamente adottando un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria risalente alla decisione “della Corte di Giustizia UE nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann), l’ art. 5 paragrafo 3 del Reg. cit. deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, e spetta al vettore aereo, che vuole avvalersene, dimostrare in aggiunta, che esse non si sarebbero potute evitare con misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo (c.d. principio di proporzionalità delle misure preventive ). La Corte di Giustizia ha in particolare affermato che “… gli obiettivi perseguiti dall’art. 5 del regolamento n. 261/2004, che fissa gli obblighi a carico del vettore aereo operativo in caso di cancellazione del volo, risultano chiaramente dal primo e dal secondo ‘considerando’ di tale regolamento, secondo cui l’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in particolare, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, e tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo è causa di gravi disagi per i passeggeri.”

Il Tribunale meneghino, infatti, asserisce che non tutte le circostanze eccezionali determinano l’esonero per il vettore aereo dal pagamento dell’indennizzo, anzi spetta al vettore, che vuole avvalersene, dimostrarne l’esistenza e l’impossibilità derivata.

Alla luce di ciò è possibile analizzare il caso di specie in cui il vettore aereo eccepiva che il ritardo del volo Milano-Dubai era riconducibile alla circostanza “eccezionale” del malore occorso ad uno dei piloti.

Il Giudice di Pace di Milano prima e il Tribunale di Milano poi hanno, invece, sconfessato la tesi del vettore riconoscendo ai passeggeri il risarcimento di € 600 a titolo compensazione pecuniaria ex Regolamento CE 261/04.

Questa soluzione deriva dal corretto inquadramento delle norme comunitarie al caso di specie e dall’indagine sui documenti di causa.

Non a caso entrambi i giudici ritengono necessario evocare la diposizione contenuta nel “Considerando 14” del citato Regolamento: “Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.

I motivi di salute sono certamente presi in considerazione dalle convenzioni internazionali, ma con riferimento alle ipotesi di “passenger or crew member becomes seriously ill or dies on-board or during the flight”  ovvero ai casi in cui “un passeggero o un membro dell’equipaggio si ammali seriamente o muoia a bordo o durante il volo”.

In presenza di circostanze eccezionali, inoltre, il Tribunale specifica, “alla luce dell’insegnamento della CGUE, che la presunzione di colpa del vettore può essere superata tramite la prova di due condizioni:

1) esistenza di un evento eccezionale, ossia non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (sostanzialmente un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito);

2) accompagnato dalla effettiva adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo, nonostante le quali la compagnia aerea non è riuscita ad essere puntuale.

Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle due condizioni sopra enucleate”.

Infatti, a sostegno dell’eccezionalità dell’evento il vettore aereo produceva il certificato medico del pilota, certificato che però era stato emesso 32 ore prima dell’orario di partenza del volo.

Dunque, per la Corte, è possibile affermare che l’influenza che colpisca un pilota e che lo renda inidoneo a condurre un aeromobile in condizioni di sicurezza non costituisce una circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della Compagnia aerea e, nel caso di specie, si deve affermare che l’impossibilità per il pilota di condurre l’aeromobile era circostanza concretamente prevedibile, ed anzi prevista, sin da trentadue ore prima dell’ora prevista per la partenza del volo.

Pertanto, alla luce di tali motivazioni, il Tribunale di Milano ha condannato il vettore aereo al risarcimento, a titolo compensazione pecuniaria ex Regolamento CE 261/04, di € 600 per ogni ricorrente.

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