Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
Blog di l.marton

Decorrenza dei termini di impugnazione della delibera condominiale. Cass. n. 16081/16

10 Settembre 2016 , Scritto da l.marton

Decorrenza dei termini di impugnazione della delibera condominiale. Cass. n. 16081/16

La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 16081/16 del 6/09/16, affronta il caso relativo al condomino, assente a delle assemblee per mancata comunicazione, che propone l’impugnazione di tali atti, che non gli erano mai stati comunicati, sino alla richiesta del decreto ingiunto (non impugnato).

La fattispecie si colloca nell’ipotesi di un vizio che l’interessato può far valere in giudizio nel termine di trenta giorni.

Situazione che, tuttavia, reca un problema circa la sua decorrenza. Questione sussumibile nell’art. 1137 c.c. per cui il termine, oggi considerato dai più come perentorio, decorre “dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.

Pertanto, si registra la mancanza di una disciplina da applicare laddove il verbale non venga mai inviato al condomino assente. di norma si assiste ad una ipotesi in cui il termine non inizierà mai a decorrere.

In presenza di tale accadimento, inoltre, può accadere, come nel caso di specie, che il condominio richieda un decreto ingiuntivo al soggetto assente alla assemblea sulla scorta del contenuto delle delibere impugnate.

Dinnanzi a ciò si è posto il quesito circa la decorrenza o meno dei termini per impugnare questi atti. Delibere che, secondo la Corte di Cassazione, risultano ancora impugnabili dall’interessato poiché il termine ex art. 1137 c.c. non è ancora spirato. Effetto, per la Corte, realizzabile solo in presenza di una comunicazione dall’esito positivo all’interessato.

Per comprendere tale postulato è necessario richiamare la soluzione differente resa dalla corte territoriale.

Nel merito il condominio si era difeso sostenendo che il termine de quo doveva ritenersi decorso dalla data del deposito del ricorso, poiché da quel momento le delibere divenivano per lui conoscibili.

Tesi accolta dalla Corte d’Appello che riteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo, poiché conteneva le delibere impugnate, forniva la prova della “legale conoscenza” di tali atti resi pubblici mediante il deposito nel fascicolo del creditore.

A ciò si aggiungeva una interpretazione dell’art. 1135 c.c. nel senso di realizzazione della conoscenza di quanto necessario per garantire la difesa dell’interessato, derivante dalla notifica dell’atto di decreto.

La Suprema Corte, invece, si pronuncia in senso diametralmente opposto alla corte territoriale, cassando la pronuncia di merito. La fonte di tale decisione si rinviene in una diversa interpretazione letterale dell’articolo 1137 c.c. Da ciò deriva, per la Corte, che l’onere di comunicazione del verbale deve essere realizzata in maniera effettiva, tale da travalicare la mera conoscibilità. In effetti, la Corte opta per la conoscenza reale delle delibere derivanti da una comunicazione chiara e diretta.

La Suprema Corte, pertanto, si colloca nel solco di quelle decisioni che impongono la conoscenza reale di determinati atti, che nella fattispecie deriva solo dalla comunicazione del verbale dell’assemblea.

Visione coerente con quanto sancito dalla giurisprudenza prevalente secondo cui solo in presenza di tale adempimento da parte del condominio “sorge la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’articolo 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa”.

Lettura del dovere in capo all’amministratore ex art. 1137 c.c. corroborata dalla idea che che tale adempimento non “è surrogabile nel senso di ampliare l’autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria”.

In conclusione la Cassazione determina un onere in capo al condominio che impedisce la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per legge se non mediante comunicazione diretta e positiva all’interessato.

Condividi post
Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post