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Blog di l.marton

Giurisdizione in caso di separazione personale, mantenimento del figlio all'estero. S.un. 17676/16

17 Settembre 2016 , Scritto da l.marton

Giurisdizione in caso di separazione personale, mantenimento del figlio all'estero. S.un. 17676/16

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17676/16, hanno statuito che “in caso di separazione tra un cittadino italiano e uno britannico, spetta al Giudice italiano la giurisdizione in tema di separazione; mentre al Giudice inglese quella in tema di responsabilità genitoriale qualora i figli siano stabilmente residenti nel Regno Unito”.

Il casus da cui origina tale principio sorge da una domanda di separazione promossa dinanzi al tribunale di Torre Annunziata. Domanda a cui il Tribunale rispondeva con sentenza non definitiva in cui era stabilito, a norma dell’art. 3 p.1 lett. b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 22 novembre 2003, che la giurisdizione spettava al giudice italiano per la proposta separazione e per connessione anche sulle ulteriori domande involgenti la responsabilità genitoriale delle parti, sebbene il minore, dalla nascita in poi, avesse sempre convissuto con la madre, in un altro Stato membro.

La madre, tuttavia, impugnava il provvedimento dinnanzi la Corte di Appello e chiedeva la giurisdizione inglese in base allo stesso regolamento artt. . 3, 8 e 12 del citato Regolamento CE, sostenendo l’inscindibilità della domanda di separazione dalle domande concernenti l’affidamento del figlio minore, che risiedeva presso di lei nel Regno Unito. inoltre, si rivolgeva anche ad una corte inglese affinchè sospendesse il provvedimento di primo grado.

La Corte di Appello accoglieva ricorso e utilizzava i criteri del predetto Regolamento CE per l’individuazione del giudice deputato a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio (sezione I) e su quelle di responsabilità genitoriale (sezione 2).

In particolare asseriva che, alla luce delle chiare prescrizioni contenute negli arti. 3, 8 e 12 del citato Regolamento, dovesse ritenersi che, sulle domande diverse da quella di separazione giudiziale contenute nel ricorso del padre, vi fosse la giurisdizione del giudice inglese.

Visione corroborata dai considerando del regolamento che privilegiano il criterio della vicinitas al minore e il criterio della giurisdizione saldata alla residenza.

In presenza di tali statuizioni è stato promosso ricorso per cassazione con domanda con cui "si chiede di conoscere se il rapporto di specialità tra l’art. 3 e l’art.8 del Reg. CE n.2201/2003, pur in presenza di un diverso assetto procedimentale tra i vari Stati membri dell’Unione, trovi attuazione attraverso il riconoscimento di un favor del criterio della residenza abituale del minore rispetto agli altri criteri alternativi allorquando essa sia diversa dalla residenza abituale di uno dei genitori ed inoltre se detto rapporto di specialità tra le due norme operi anche come principio di connessione in favore dei Giudice naturale del minore per preservare la prevalenza dell’interesse superiore del minore”.

In merito al questo quesito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite sancisce che il Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 agli artt. 3 p.1) e 8 p.1) presenta differenti criteri generali di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e di domande inerenti alla responsabilità genitoriale su un minore.

In particolare attribuisce “in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito (art. 1 lett. b e p.2; art. 2 nn. da 7 a 10; Considerando 12), pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (cfr. Cass. SU n. 30646 del 2011)”.

Pertanto, laddove il minore, come nella fattispecie, non risiede abitualmente nello Stato in cui si svolge il procedimento di separazione, “il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza (Considerando 12 e 13) impongono, salvo le contemplate eccezionali deroghe peraltro nel caso non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all’interesse del tiglio minorenne. Inoltre. qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta, anche ai sensi dell’art. 5 n. 2) del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, nella specie applicabile ratione temporis, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore (non ricompresa nel campo d’applicazione del Regolamento CE n. 1201/2003: Considerando n. 11) trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia (in tema, cfr, Cass. SU n. 2276 del 2016: Corte di Giustizia UE, sentenza 16 luglio 2015 in causa c. 184/14)”.

Da tale ragionamento emerge la rilevanza del concetto di residenza del minore come dato fondamentale per radicare la giurisdizione. Residenza che, seppur semplificando, sottende la presenza di un soggetto in un luogo in maniera continuativa così da poter realizzare la propria vita quotidiana.

Applicando, di conseguenza, queste coordinate al caso di specie si desume l’attribuzione della giurisdizione inglese per quanto concerne i profili inerenti il minore.

Va chiarito, però, che la domanda di separazione, presentata in Italia, sottende anche quella di responsabilità dei genitori circa il minore. Pertanto, il radicarsi di tale giurisdizione non può essere eliminata dalla mera domanda formulata ad un giudice di un altro Stato, per ossequio ai principi di perpetuatio iurisdictionis e di prevenzione. Purtuttavia la Corte registra che il genitore non convivente col minore non ha invocato la tutela giudiziaria per la sottrazione di minori. Di conseguenza sussiste una scelta della parte di non usufruire di tale collegamento.

Soluzione, peraltro, conforme anche alla impossibilità di applicare i criteri di attribuzione della giurisdizione contemplati negli artt. 10 e 11 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, inerenti al trasferimento illecito o al mancato rientro del minore nel luogo di sua residenza abituale di cui non sono stati nemmeno ravvisati nella specie i presupposti.

Inapplicabile, inoltre, come ritenuto dai giudici d’appello, appare anche il criterio di proroga della competenza a decidere sulla domanda di separazione personale ex dall’art. 12 del Regolamento, poichè non ricorrono i presupposti di cui al p.1 di quella disposizione c (l’accettazione materna della giurisdizione del giudice italiano).

Alla luce di tali argomenti la Corte a Sezioni Unite giunge a formulare una interpretazione del Regolamento per cui la giurisdizione va radicata in base ad un favor verso il minore.

Pertanto, anche nel caso di separazione tra un cittadino italiano e uno britannico, con matrimonio celebrato in Italia, seguito dal ritorno in patria della madre insieme al minore, scatta la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni concernenti la separazione, mentre sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano in merito alle domande di affidamento e di mantenimento del minore, alla luce del Regolamento Ce n. 2201/03.

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