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Blog di l.marton

Il silenzio amministrativo

31 Luglio 2011 , Scritto da Luca Con tag #Diritto e Tributi

Il comportamento silente della P.A. rappresenta un fenomeno giuridico complesso dotato di molteplici sfaccettature. I riflessi di tale fenomeno sono ampi e lambiscono i rapporti fra amministrazione ed amministrato, i rimedi giurisdizionali esperibili e l'inserimento del silenzio nel panorama giuridico italiano. Pertanto, si svilupperà un'analisi diacronica che troverà il suo incipit nel momento del contatto fra amministrato e amministrazione per poi soffermarsi sulle conseguenze derivanti dall'inerzia serbata dalla amministrazione incisa dall'istanza del privato. L'immediata conseguenza di questo excursus condurrà a un inquadramento delle varie figure di silenzio fornendo una serie di osservazioni generali idonee a specificare, anche per i non esperti, la realtà quotidiana dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli eventuali strumenti di tutela.

La vita associata è un infinito set cinematografico in cui gli attori si muovono auto-scrivendo il loro copione. Sempre più spesso gli interessi singoli interagiscono con quelli della collettività rendendo necessario un loro contemperamento e la presenza di un soggetto capace di formulare scelte imparziali ed eque. Qui si inserisce la P.A. come destinataria delle esigenze pubbliche indicate da norme ad hoc e delle istanze dei privati che ne sollecitano l'operato. Una P.A. obbligata a ex art. 2 legge 241 a concludere il procedimento in un tempo prestabilito e mediante l'adozione di un provvedimento espresso. L'inerzia, se non diversamente disciplinata da una norma positiva, viene considerata come silenzio rifiuto che consentirà all'interessato di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione coattiva del dovere di provvedere inadempiuto dalla P.A. prescindendo dalla previa diffida di quest'ultima. L'art. 31 combinato con l'art. 117 C.P.A chiariscono che il ricorso contro il silenzio rifiuto potrà esser proposto finché dura l'inerzia e non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere, fermo che il sindacato del G.A. ex art. 2 legge 241 è esteso alla fondatezza del giudizio. Accanto al silenzio rifiuto è previsto ex art. 20 legge 241 il silenzio assenso diretto a rimuovere gli effetti negativi dell'inerzia poiché il decorso del tempo per provvedere, comporta l'accoglimento dell'istanza del privato. Oggi tale silenzio è la regola generale, così da ridurre a mera eccezione il silenzio inadempimento. L'amministrazione, dopo il silenzio, potrà intervenire ex art. 21 nonies in un lasso di tempo ragionevole e tenendo conto degli interessi dei controinteressati. Ergo, il provvedimento post silenzio è illegittimo, ma il privato deve impugnarlo nei termini ordinari. Esistono altre forme di silenzio come quelle di diniego, rigetto sui ricorsi gerarchici, facoltativo, devolutivo.

Jenahak? Lampam? O_o
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