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Blog di l.marton

RITARDO AEREO E CASI ECCEZIONALI: LO SCIOPERO PERMETTE L'INDENNIZZO. Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17/04/2018 n° C-195/17

30 Aprile 2018 , Scritto da l.marton Con tag #ritardo aereo, #cancellazione voli, #indennizzo aereo, #sciopero, #sciopero selvaggio, #regolamento ue 261-2004, #trasporto aereo, #art. 5

RITARDO AEREO E CASI ECCEZIONALI: LO SCIOPERO PERMETTE L'INDENNIZZO. Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17/04/2018 n° C-195/17

La Corte di Giustizia UE, con la decisione del 17.04.2018, si è soffermata sul significato da attribuire alla locuzione “circostanze eccezionali” e sulla sua portata operativa.

La locuzione, contenuta nell'art. 5 del regolamento Ue 261/04 assume rilevanza fondamentale poichè rappresenta il vero discimine fra il versamento o meno della compensazione al passeggero. 

In tale contesto ha fornito una interpretazione favorevole al passeggero, in ossequio alla ratio della normativa comunitaria, ma al contempo ha specificato i presupposti per verificare volta per volta la sussistenza dei casi eccezionali.

Caso: la vicenda origina dalla cancellazione o dal ritardo di una serie di voli causati da un numero eccezionale di assenze del personale della TUIfly giustificate per malattia e conseguenti alla comunicazione di piani di ristrutturazione da parte della direzione di tale vettore aereo al suo personale. La TUIfly rifiutò di corrispondere ai ricorrenti la compensazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e dall’articolo 7 del medesimo regolamento, perché ritenne di trovarsi in una ipotesi eccezionale. Il Giudice di primo grado non ritenne lo “sciopero selvaggio” una ipotesi rientrante nelle cause eccezionali che impediscono la compensazione pecuniaria.

Quesito di diritto: lo stesso giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, doveva essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), rientrasse o meno nella nozione di «circostanze eccezionali».

Nel merito: la analisi della Corte parte dalla regola che scaturisce dai considerando 14 e 15 e dall’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, per cui il vettore aereo è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore alla partenza o all’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» inevitabili anche adottando tutte le misure  preventive.

A tal proposito la Corte chiarisce che “Possono essere considerati «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo”.

Pertanto, per evitare il pagamento il vettore deve aver dimostrato la sussistenza dei due presupposti (estraneità dell’evento rispetto al normale esercizio del trasporto aereo; fuori dal controllo del vettore).

Presupposti da valutare caso per caso senza aderire ad una visione meccanica e favorevole al vettore.

Decisione: La Corte esclude, nel caso di specie, lo sciopero dalle cause eccezionali poiché generato dal vettore in seguito all’annuncio di una ristrutturazione e riorganizzazione e lo stesso sciopero era stato superato in seguito ad un accordo fra dipendenti e vettore (di conseguenza rientrante sotto il suo controllo).

Precisa, inoltre, che sarebbe totalmente contrario alla ratio della norma far dipendere il risarcimento dalla disciplina nazionale circa gli scioperi perché in tal guisa si creerebbe una disparità fra i cittadini/passeggeri europei. Sul punto specifica che “Infatti, procedere alla distinzione tra gli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero per determinare se debbano essere considerati circostanze eccezionali ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione”.

Conclude formulando un principio di diritto per cui “Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle due prime questioni nelle cause C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17, C-290/17 e C-291/17, nonché alle questioni nella causa C-292/17, dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione”.

 

 

 

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