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Blog di l.marton

RISARCIMENTO PER SMARRIMENTO BAGAGLIO NEL TRASPORTO AEREO: CORTE DI CASSAZIONE ORD. 4996/2019

28 Aprile 2019 , Scritto da l.marton Con tag #art. 2059 c.c.;, #risarcimento aereo, #bagaglio smarrito, #danni patromoniali, #danni non patrimoniali, #art. 22 Convenzione di Montreal, #airtutela, #bagaglio, #cassazione

RISARCIMENTO PER SMARRIMENTO BAGAGLIO NEL TRASPORTO AEREO: CORTE DI CASSAZIONE ORD. 4996/2019

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4996/2019, ha confermato il principio di diritto per cui “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

La fattispecie origina dallo smarrimento di un bagaglio contenente materiale da presentare ad un festival internazionale di cinema con conseguente domanda di risarcimento nei confronti del vettore aereo per danni patrimoniali e non fra cui danno all’immagine.

In merito alla richiesta di risarcimento la Corte asserisce che è pienamente applicabile la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dei relativi protocolli modificativi, che reca al "Capitolo III", la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni.

In particolare, l'art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di "morte e lesione dei passeggeri" (comma 1) e dei "danni ai bagagli" (comma 2), contemplando in quest'ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, di responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.

Purtuttavia il Supremo Consesso specifica che “per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria (al di là dei casi di inapplicabilità del citato comma 2 dell'art. 22 indicati dal successivo comma 5, non rilevanti, però, nella presente controversia) la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito”.

In assenza di questa dichiarazione resta il limite dell’art. 22 della Convenzione.

Sistema che per questa Corte (Cass. n. 14667/2015; Cass., SU, n. 21850/2017) rappresenta “un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consenta di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall'altro, quest'ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l'apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all'art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità di cui al comma 5 dell'art. 22 (dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti/incaricati)”.

 

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Proprio in casi come questi consiglio a tutti di stipulare una assicurazione per viaggi, che possa coprire l'utente in caso di smarrimento del bagaglio. Ne ho usufruito personalmente.
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