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Blog di l.marton

CANCELLAZIONE VOLO: DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO (Corte giustizia Unione Europea, sez. VIII, sentenza 12/09/2018 n° C 601/17)

22 Ottobre 2018 , Scritto da l.marton Con tag #Regolamento Ue, #Regolamento 261-2004, #art. 8, #art. 2, #art. 5, #art. 10, #biglietto, #aereo, #agente, #rimborso, #corte di giustizia europea

CANCELLAZIONE VOLO: DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO (Corte giustizia Unione Europea, sez. VIII, sentenza 12/09/2018 n° C 601/17)

Con una recente decisione la Corte giustizia Unione Europea, (sez. VIII, sentenza 12/09/2018 n° C‑601/17) ha statuito che Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

LA FATTISPECIE

Il sig. H. acquistava, sul sito Internet O., dei biglietti per se stesso, per sua moglie e per i loro quattro figli per un volo da Amburgo (Germania) a Faro (Portogallo), via Barcellona (Spagna).

L’O. gli addebitò un importo complessivo di EUR 1 108,88 al sig. H. e gli inviò la relativa conferma, sulla quale era riportato detto importo, senza ulteriori precisazioni, contemporaneamente, trasferì un importo di EUR 1 031,88 alla compagnia aerea.

In relazione a questa fattispecie il ricorrente chiedeva il rimborso dell’intero corrispettivo versato per la transazione perfezionata.

Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale si fondava sulla corretta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004.

In particolare il quesito rivolto alla Corte era : «Se la nozione di “rimborso, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato” di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo convenuto qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo».

LA DECISIONE

La Corte per dirimere la controversia effettua una breve ricognizione sulla ratio del Regolamento e sulla interpretazione sistemica delle sue norme in caso di cancellazione volo ( con estensione analogica per le altre ipotesi salvaguardate dalla stessa norma come sancito dai precedenti della stessa Corte UE).

Preliminarmente specifica che “Al riguardo occorre rilevare, in generale, che il regolamento n. 261/2004 ha come obiettivi non solo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche di assicurare un equilibrio tra gli interessi di tali passeggeri e quelli dei vettori aerei (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 67)”.

Fermo questo bilanciamento di interessi coinvolti, la Corte procede nell’analisi delle disposizioni relative al rimborso per cancellazione volo.

Trattandosi di cancellazione la fattispecie è da sussumere nell’art. 5 del Regolamento che statuisce che “1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8”.

Norma ex art. 8 che lettera A sancisce che “Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile”.

Appare evidente che questa norma sancisce una tutela a favore del passeggero che si lega alla restituzione del prezzo pieno del biglietto, ovvero di una locuzione che necessita di una interpretazione capace di eliminare le controversie sul quantum della restituzione in presenza di un intermediario.

Proprio in tale contesto la Corte riconosce l’immediato collegamento fra l’art. 8 e l’art. 2 del Regolamento poiché quest’ultima norma contiene la disposizione alla lettera F per cui il “ biglietto: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato”.

Si prospettano pertanto due ipotesi di vendita diretta e di una vendita gestita da un intermediario dotato di autorizzazione, come nel caso di specie, come dimostra il versamento effettuato al vettore.

Alla luce di questa regolamentazione la Corte ritiene che “da tale definizione discende che le diverse componenti di un siffatto biglietto, incluso il prezzo, devono, se il biglietto non è stato emesso dal vettore aereo stesso, in ogni caso essere da esso autorizzato, e pertanto non possono essere fissate a sua insaputa.
Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, da cui discende che il rimborso parziale del «prezzo del biglietto» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento n. 261/2004, nel caso in cui il vettore aereo imbarchi un passeggero in una classe inferiore rispetto a quella per la quale questi ha acquistato il suo biglietto, deve essere determinato prendendo in considerazione la sole componenti «inevitabili» di detto prezzo, nel senso che è necessario pagarle per poter fruire, in cambio, dei servizi proposti dal vettore aereo (sentenza del 22 giugno 2016, Mennens, C‑255/15, EU:C:2016:472, punto 36)”.

Applicando queste coordinate al caso di specie la Corte ritiene doveroso interpretare l’art. 8 nel senso di imporre al vettore la restituzione dell’intero costo del biglietto laddove le commissioni ulteriori versate ad un intermediario costituiscono un elemento conosciuto dallo stesso vettore aereo che entrano a far parte del costo del trasporto acquistato del passeggero.

La Corte, inoltre, mediante questa ermeneusi reputa rispettato l’equilibrio fra gli interessi in gioco poiché lascia impregiudicata la facoltà del vettore di dimostrare che l’intermediario non ha ricevuto l’autorizzazione a svolgere questa operazione ed ha agito alla sua insaputa, aprendo così alla possibilità di non generare delle condanne automatiche in ogni caso di cancellazione, ma solo nel caso di un vettore che non dimostri la assenza di un’autorizzazione per l’agente operante in internet

Conferma questo bilanciamento anche il fatto che è lasciata al giudice competente la facoltà di controllare caso per caso il rapporto fra intermediario e compagnia aerea e di verificare a valle il prezzo del biglietto eliminando la restituzione delle componenti illegittime e non giustificate alla luce del Regolamento comunitario.

Decisione che assume elevato valore alla luce della crescita degli acquisti mediante agenti e che al contempo offre spunto ulteriore per confermare la necessità del rimborso del prezzo del biglietto non goduto in caso di cancellazione.

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Il regolamento n. 261/2004 mi ha aiutata ad ottenere il risarcimento per un volo in ritardo.<br /> La richiesta l'ho fatta tramite www.claimflights.it
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