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Blog di l.marton

IL RISARCIMENTO PER LA SCIVOLATA SUL CHICCO D’UVA CADUTO DAL BANCO DEL SUPERMERCATO. TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA DEL 27.11.15.

6 Gennaio 2016 , Scritto da l.marton

IL RISARCIMENTO PER LA SCIVOLATA SUL CHICCO D’UVA CADUTO DAL BANCO DEL SUPERMERCATO. TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA DEL 27.11.15.

Con la sentenza del 27.11.15 il Tribunale di Perugia indaga sulla risarcibilità dei danni patiti da un individuo in seguito ad una sua scivolata avvenuta nei locali commerciali di un supermercato.

Scivolata cagionata, come provato in corso di istruttoria, dalla presenza di di un chicco d’uva sul pavimento dei locali del supermercato, adibiti alla esposizione della frutta e verdura .

Situazione che il giudice perugino sussume nell’alveo dell’art. 2051 cc.

Questa norma si fonda sul riconoscimento della responsabilità del custode per il danno provocato dalle cose oggetto della custodia, salvo che si riesca a provare l’esistenza del caso fortuito.

Pertanto, emergono due presupposti della responsabilità costituiti dalla custodia e dal nocumento generato dalla cosa su cui insiste quel rapporto.

Circa il primo presupposto il tribunale specifica che l’istituto “consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari”.

In merito, invece, al secondo presupposto si denota che il nocumento procurato dalla cosa in custodia necessita della sussistenza di un nesso causale fra l'evento e il danno.

Situazione che è stata provata dall’attore in ossequio al suo precipuo onere della prova. Onere che si radica in capo a tale soggetto in virtù del tipo di responsabilità emergente nella fattispecie. Infatti, si tratta di una responsabilità extracontrattuale, riconosciuta dalla giurisprudenza come esempio di responsabilità oggettiva, che trova il proprio fondamento nella relazione fra il custode e la cosa ( differente dall’art. 2050 c.c. in cui si chiede la dimostrazione della pericolosità della cosa).

Tuttavia la stessa norma convive con una limitazione.

In caso di prova del caso fortuito, da intendere come “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia”, si scatta l'esonero della responsabilità del custode ( con consequenziale emersione in capo a quest'ultimo dell'onere della prova del fortuito).

Il giudice perugino, inoltre, chiarisce che la normativa deve rifuggire da “errori di prospettive” atte a introdurre una superflua valutazione della condotta del custode nel determinare la esistenza della responsabilità.

Pertanto, giunge ad asserire che la norma si basa su di una ratio per cui la responsabilità scaturisce non da colpa del custode, bensì da un criterio oggettivo. Criterio che si desume dal brocardo cuius commoda eius et incomoda e da cui scaturisce la responsabilità del custode.

Ciononostante il giudice di prime cure chiarisce che una volta definito l’iter per attribuire la responsabilità nulla vieta di esaminare la condotta del danneggiato ex art. 1227 co 1 c.c.

Ciò trova fondamento sulla corretta gestione del nesso causale che impone di non attribuire al danneggiante più di quanto rientra nel danno a lui eziologicamente imputabile.

Applicando ciò nel casus il giudice ritiene di dover accogliere la domanda risarcitoria in quanto il nesso causale era stato provato dall’attore. La società convenuta, inoltre, nulla aveva provato in merito alla pulizia del pavimento, né in merito alla condotta inadeguata del danneggiato

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