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Blog di l.marton

Ripartizione spese del piazzale che fa anche da copertura ad un garage. Corte di Appello di Roma sentenza n. 1732 del 16 marzo 2015.

13 Dicembre 2015 , Scritto da l.marton

Ripartizione spese del piazzale che fa anche da copertura ad un garage. Corte di Appello di Roma sentenza n. 1732 del 16 marzo 2015.

Con la sentenza n. 1732 del 16 marzo 2015 la Corte di Appello di Roma si sofferma sulla fattispecie inerente la ripartizione delle spese in merito ai lavori di rifacimento del piazzale di accesso al condominio che funge al contempo da copertura alle autorimesse sottostanti, connotate da un regime di proprietà esclusiva.

In merito a ciò l’assemblea emanava una delibera con un criterio di riparto delle spese conforme all’art. 1126 c.c. facendo leva sulla proprietà esclusiva del garage e della analogia con la posizione del proprietario che gode in via esclusiva del lastrico solare.

Dinnanzi a questa decisione i proprietari delle autorimesse hanno impugnato la delibera sostenendo che il corretto criterio di riparto doveva essere quello previsto dall’art. 1125 c.c. La norma in questione, invece, impone un criterio di riparto per cui, in relazione al rapporto fra due abitazioni, una superiore e una inferiore, il proprietario dell’abitazione superiore deve pagare le spese per la copertura del pavimento.

Pertanto, applicando l’art. 1125 c.c. al caso di specie, le spese per il rifacimento del piazzale, utilizzato dal condominio in maniera prevalente, risultavano essere dovute solo dal condominio o dal supercondominio (ritorna la vicinanza fra i due istituti).

Visione a cui si allinea la Corte di Appello di Roma annullando la delibera condominiale.

In sostanza la Corte respinge la applicazione analogica dell’art.1126 c.c. rispetto al caso di specie in quanto si tratta di una situazione in cui, è vero che sussiste la proprietà esclusiva delle autorimesse, ma in concreto il piazzale è posto a livello stradale e permette il passaggio dei soggetti interessati con conseguente usura determinata da ciò. Pertanto, piuttosto che ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 1126 c.c. è d’uopo ricollegarsi all’art. 1125 c.c. coerentemente anche alla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza della Cass. civ. 10858/2010 ha asserito che “qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale d'accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, secondo comma, c.c.”.

Conclude, infine, che ragionando diversamente si giungerebbe a gravare il proprietario della autorimessa di un effetto superiore a quello previsto per lo stesso proprietario del lastrico solare rompendo del tutto con il meccanismo ex art. 1126 c.c.

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