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Blog di l.marton

ritardo aereo tutela allargata per il consumatore

17 Novembre 2014 , Scritto da l.marton Con tag #risarcimento

La tutela che il sistema comunitario garantisce al consumatore che acquista beni o servizi nell'area UE è profonda e lambisce anche il settore dei trasporti aerei.

Basta richiamare l'art 1 del Regolamento Ce n. 261 del 2004 che elenca una triade di ipotesi che consentono di richiedere una tutela risarcitoria al vettore aereo. La norma individua, nel negato imbarco dei passeggeri non consenzienti,nella cancellazione del volo,nel ritardo del volo, le tre aree di emersione dei diritti del passeggero.

Si perviene, in tal modo, ad una tutela che trova per le prime due ipotesi indicate una completa descrizione ex art 2 del medesimo regolamento, ma che risulta essere lacunosa in merito alla descrizione del ritardo.

Tuttavia la normativa ex art 6, da un lato prevede una disciplina in caso di ritardo alla partenza, mentre si rinviene un unica disposizione in merito al ritardo all'arrivo ex art 5 paragrafo 1 lettera c )iii attinente alla sostituzione del volo.

Dinnanzi a questa lacuna si è generato un vuoto che ha colpito soprattutto le vicende che concernono i casi di voli in cui sono previsti più scali prima di raggiungere la meta desiderata e correttamente indicata nel proprio titolo di viaggio.

In merito a questa vicenda si è però di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) 26 febbraio 2013. La sentenza indaga un caso di un viaggio aereo con partenza dalla Germania, scalo a Parigi e San Paolo con direzione finale il Paraguay.

Il principio di diritto formulato dalla Corte, in un ottica di tutela massima del passeggero e di non discriminazione fra passeggeri, consiste nel estendere le tariffe di risarcimento indicate ex art 7 anche nell'ipotesi di ritardo all'arrivo e di partenza con un ritardo inferiore alla soglia del ristoro e indicata i tre ore.

In sostanza la Corte, facendo buon governo dei criteri ermeneutici a sua disposizione, statuisce che in caso di ritardo alla partenza in un volo con più scali, inferiore ai parametri dell'art. 6, ma con arrivo in ritardo oltre la soglia limite delle tre ore, fa sorgere comunque un diritto ad una riparazione secondo il modello indicato ex art 7.

La soluzione offerta, pertanto, consente di ribadire una tendenza della Corte comunitaria alla salvaguardia allargata del passeggero che in tal modo ottiene un ristoro che supera anche le tradizionali doglianza promosse dalle compagnie che, come prassi,ricorrono a voli con pluralità di scali, senza badare a tutte le circostanze che possono verificarsi.

ritardo aereo tutela allargata per il consumatore
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