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Blog di l.marton

Terzi trasportati in caso di sinistro risponde sempre il vettore. Cass. ordinanza 16477/2017

15 Luglio 2017 , Scritto da l.marton Con tag #sinistro stradale;, #terzo trasportato;, #risarcimento del danno;, #art. 141 codice assicurazioni;, #ordinanza 16477-2017;, #codice delle assicurazioni;, #scopertura assicurativa;

Terzi trasportati in caso di sinistro risponde sempre il vettore. Cass. ordinanza 16477/2017

La terza sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16477/2017 ha statuito che il terzo trasportato, leso in un sinistro con autoveicolo antagonista non identificato, può agire nei confronti della assicurazione dei veicolo su cui viaggia, con l’azione diretta ex art. 141 cod. ass.

Nel casus Tizio citava in giudizio la propria compagnia assicurativa per esser risarcito, ex art. 141 codice delle assicurazioni, in veste di trasportato, per i danni patiti in seguito ad un sinistro occorso con un veicolo sconosciuto. L’assicurazione eccepiva il mancato rispetto dell’art. 148 cd. codice delle assicurazioni e chiamava in giudizio il fondo garanzia vittime della strada per esser manlevata.

Il gdp riconosceva i danni; mentre il Tribunale riteneva che il 141 non fosse applicabile poiché inerente i casi di sinistro fra due veicoli assicurati e di applicare l’art. 283.

Alla luce di ciò veniva effettuato un ricorso per cassazione fondato su di un motivo così “così formulabile : se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per la r.c.a. del vettore, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l'altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa (potendo in quest'ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass., nei confronti dell'impresa designata dal FGVS).”

La Cassazione indagato ha ritenuto di dover accogliere tale ricorso in virtù del dato testuale della norma, della sua ratio di favore del trasportato e tesa ad accelerare il processo di risarcimento che prescinde dalla copertura assicurativa dei due veicoli e dall’accertamento della responsabilità del sinistro.

Non a caso la Corte specifica che “Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015)” che introduce una novità rispetto alla tradizionale tutela del terzo così come descritta dal codice ass.

Il tutto senza mai impedire al terzo trasportato di ricorrere all’azione diretta contro il veicolo antagonista, contra la sua assicurazione.

Dopo aver chiarito ciò la Corte effettua un rapido excursus sulla giurisprudenza inerente la posizione del terzo da cui emerge che “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità (il riferimento è alla sua condizione di trasportato proprietario del veicolo), con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito”.

Il terzo trasportato, considerato soggetto debole del rapporto, gode della facoltà di esperire una azione diretta all’assicurazione del veicolo in cui è presente, in virtù dell’applicazione dei principio di vulneratus ante omnia reficiendus ed allegando solo il fatto storico e prescindendo da un giudizio sulla responsabilità ( azione aggiuntiva rispetto a quella nei confronti del danneggiante e ferma la possibilità dell’assicuratore di agire in regresso contro il responsabile).  

La stessa Corte rileva che sulla norma esistono due orientamenti: il primo, ripreso dal Tribunale di merito, per cui il 141 non trova applicazione in caso si scopertura assicurativa; il secondo, di matrice comunitaria e nazionale, per cui la norma trova applicazione anche in tale ipotesi in virtù di una sua lettura costituzionalmente orientata e funzionale alla tutela completa di un soggetto in sostanza reputato debole.

A tal uopo richiama la decisione della Corte di Giustizia Ue del 2011 nel caso Churcill Insurance/Wilkinson in cui si riconosce come prioritaria la tutela del terzo anche se il conducente non è previsto dalla polizza assicurativa e la decisione della Consulta per cui l’art. 141 non è priva di legittimità.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso, riconosce la tutela piena del terzo, ma precisa che tale soluzione permane ed è coerente col sistema, nonostante il comma 4 dell’art. 141 cod. ass. poiché una azione non può esser condizionata dalla mancanza di una possibile rivalsa, finché il giudice legge l’art. 141 come ipotesi in cui il legislatore cerca di “privilegiare, nel limite del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto”.

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