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Blog di l.marton

Stalking giornalistico e post diffamatori

24 Novembre 2016 , Scritto da l.marton

Stalking giornalistico e post diffamatori
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48007/16 del 14 novembre sancisce un principio di diritto per cui non ricorre il reato di stalking 612 bis in presenza di una serie di articoli giornalistici e di post diffamatori su facebook non accompagnati da altre molestie. Per comprendere appieno tale postulato è d’uopo rievocare la vicenda sottesa alla fattispecie processuale. Si tratta di una situazione in cui il reo, giornalista, era stato condannato a subire una misura cautelare a causa dei frequenti articoli, post diffamatori e alcuni messaggi verso un proprio collega. Il tribunale di riesame, quale giudice di appello cautelare pur escludendo la condotta di pedinamento a causa della vicinanza fra le abitazioni dei due soggetti coinvolti riteneva di punire la condotta del reo per gli articoli, i post diffamatori, gli appostamenti e gli sms che creavano delle molestie a danno della parte offesa. Visione confermata dalla posizione del P.M. che ritiene che la reiterazione delle condotte diffamatorie va interpretata nell’ambito delle condotte persecutorie. La questione giunta dinnanzi la Corte di Cassazione, tuttavia, è ribaltata. La Corte, nell’esprimersi sulla fattispecie, assume una posizione particolarmente rilevante poiché determina ulteriormente il perimetro della fattispecie incriminatrice indagata. In particolare asserisce che la giurisprudenza richiamata per fondare la natura persecutoria degli articoli e dei post è saldata ad una serie di condotte ulteriori idonee a realizzare le altre molestie indicate dalla norma penale. Condotte che la Corte identifica in pedinamenti, appostamenti o atti violenti o di minaccia, che, però, nella fattispecie mancano. Conseguenza di tale indirizzo è che nel casus è improvvido evocare tale fattispecie, così come non è possibile fondare tale reato su di una rilevante gravità indiziaria in assenza di una delle ipotesi previste ex art. 612 bis.
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