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Blog di l.marton

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. CONSIGLIO DI STATO N. 5184/15.

26 Novembre 2015 , Scritto da l.marton

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. CONSIGLIO DI STATO N. 5184/15.

Il Consiglio di Stato con la decisione del 12 novembre 15 n. 5184 specifica in maniera chiara il concetto di ristrutturazione edilizia differenziandola al contempo da quelo di manutenzione straordinaria.

La fattispecie emergeva in relazione a una serie di lavori apportati ad un fabbricato, alla sua contestuale cambio di destinazione e alla richiesta della p.a. di pagamento dei contributi concessori al privato. Per il Tar, infatti, ricorrevano tutti gli elementi sanciti dall’art. 37 lett d) della legge 475/78 e pertanto procedeva al calcolo del contributo concessorio.

Dinnanzi a tale decisione veniva formulata rituale impugnazione. Quest’ultima respinta dal Consiglio di Stato su di una serie di dati fattuali e di diritti emergenti dalla fattispecie.

Da un lato la corte registra che le modifiche realizzate aumentano il carico urbanistico di zona e pertanto sono assoggettate alla contribuzione imposta per le ristrutturazioni.

Analizzando invece il merito della vicenda la corte registra rispetto alla concessione edilizia una modifica totale del piano terra e del primo piano e aumento della superficie abitabile a cui si aggiunge un cambio di uso dell’immobile.

Di conseguenza il Consiglio ritiene, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, che nel caso si è realizzata una ristrutturazione edilizia come sancito in primo grado.

Infatti sancisce che “gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia; in sostanza, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l’ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell’edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d’uso esistente (nel caso di specie, viene addirittura modificata!), atteso che anche in questi casi si configura il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie”.

Correlata a ciò è l’affermazione che anche laddove manchi uno specifico cambio di destinazione, ma si riscontrano le modifiche descritte in precedenza sussiste una ristrutturazione e con essa la sua disciplina in punto di pagamenti di contributi di concessione.

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